Approvato in via definitiva dalla Camera dei Deputati,
nella seduta del 14 giugno 2016 il Ddl intitolato Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone
con disabilità grave prive del sostegno famigliare» detto
“Dopo di noi”. Il provvedimento era stato approvato dal Senato il 26 maggio.
Nel passaggio al Senato il provvedimento ha subito
delle modifiche:
È stata rafforzata la soggettività delle persone con disabilità e il ruolo
di sostegno dei genitori per evitare che si lasciasse erroneamente intendere
che questi ultimi fossero gli unici responsabili dell’assistenza;
Sono stati introdotti ulteriori strumenti normativi, oltre il trust,
per destinare beni e servizi alle persone con disabilità grave al venir meno
dei genitori ed è stata concessa la possibilità di istituire vincoli di
destinazione e fondi speciali, composti di beni sottoposti a vincolo di
destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario anche a
favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale che operano
prevalentemente nel settore della beneficenza. Di conseguenza, sono stati
allargati anche a questi strumenti i benefici fiscali già previsti per la
costituzione del trust.
DESTINATARI
Con l'espressione “dopo di noi” ci si riferisce al
periodo di vita delle persone disabili successivo alla scomparsa
dei genitori/familiari.
Destinatari delle misure di assistenza, cura e
protezione nel superiore interesse delle persone con disabilità grave, non
determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità,
prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché
gli stessi non sono in grado di fornire l’adeguato sostegno genitoriale, nonché
in vista del venir meno del sostegno familiare, attraverso la progressiva presa
in carico della persona interessata già durante l’esistenza in vita dei genitori.
PRINCIPI FONDAMENTALI
Favorire il benessere, la piena inclusione e
l’autonomia delle persone con disabilità.
Progressiva presa in carico della persona disabile durante
l’esistenza in vita dei genitori e rafforzamento di quanto già previsto in tema
di progetti individuali per le persone disabili.
Definizione degli obiettivi di servizio e dei livelli
essenziali delle prestazioni nel campo sociale da garantire su tutto
il territorio nazionale ai destinatari della legge.
ELEMENTI PRINCIPALI DEL PROVVEDIMENTO
Istituzione presso il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali del Fondo per l'assistenza alle persone con
disabilità grave e disabili prive del sostegno familiare con una
dotazione di 90 milioni di euro per l'anno 2016, 38,3 milioni di euro per
l'anno 2017 e in 56,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2018.
Un decreto del Ministero del Lavoro, in accordo con Ministero Economia e
Finanze e Ministero della Salute, stabilirà i criteri per l’accesso
alle misure di assistenza, cura e protezione del Fondo.
Le Regioni definiscono i criteri per
l’erogazione dei finanziamenti, le modalità di pubblicità dei
finanziamenti erogati, la verifica dell’attuazione delle
attività svolte, nonché le ipotesi di revoca dei finanziamenti
medesimi.
Principali obiettivi del Fondo:
Adottare e potenziare programmi di intervento volti a favorire percorsi
di deistituzionalizzazione e supporto alla domiciliarità in abitazioni
o gruppi-appartamento che riproducano le condizioni abitative e relazionali
della casa familiare e che tengano conto delle migliori opportunità offerte
dalle nuove tecnologie, al fine di impedire l'isolamento delle persone con
disabilità;
Realizzare interventi innovativi di residenzialità diretti
alla creazione di soluzioni alloggiative di tipo familiare o di co-housingg,
che possono comprendere il pagamento degli oneri di acquisto, locazione,
ristrutturazione e messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari
per il funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto
tra persone con disabilità;
Realizzare, ove necessario, in via residuale, e nel superiore interesse
delle persone con disabilità grave, interventi per la permanenza
temporanea in una soluzione abitativa extrafamiliareper far fronte ad
eventuali situazioni di emergenza, nel rispetto della volontà delle persone con
disabilità grave, ove possibile, dei loro genitori o di chi ne tutela gli
interessi;
Sviluppare programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione
e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e
per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile.
Al finanziamento dei programmi e alla realizzazione degli
interventi possono concorrere le Regioni, gli Enti Locali, gli enti del terzo
settore e altri soggetti di diritto privato.
Le attività di programmazione degli interventi prevedono il coinvolgimento
delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità.
Esenzioni ed agevolazioni tributarie per
la costituzione di trust, di vincoli di destinazione e
di fondi speciali composti di beni sottoposti a vincolo di
destinazione in favore dei disabili:
La cancellazione dell’imposta di successione e donazione per i
genitori, ad esempio per la casa di proprietà;
La riduzione di aliquote e franchigie e le esenzioni per
l’imposta municipale sugli immobili; l’innalzamento dei parametri sulla
deducibilità per le erogazioni liberali e le donazioni;
la detraibilità delle spese per le polizze assicurative, con l’incremento
da 530 a 750 euro della detraibilità dei premi per le assicurazioni sul rischio
morte;
Agevolazioni tributarie per trasferimenti di beni e di diritti per causa di
morte, per donazione o a titolo gratuito nel caso di istituzione di trust in
favore di persone con disabilità grave. Per beneficiarne, il trust deve
perseguire come finalità esclusiva l’inclusione sociale, la cura e l’assistenza
della persona disabile in cui favore è istituito.
Realizzazione di campagne informative a cura
della Presidenza del Consiglio dei Ministri per diffondere la
conoscenza delle disposizioni introdotte e, più in generale, sensibilizzare
l’opinione pubblica sulla finalità di favorire l’inclusione sociale.
(dal sito governo.it)
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